PREVENZIONE INCENDI E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI. MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI. SFALCIO, PULITURA E TAGLIO ERBA NELLE AREE PRIVATE POSTE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO. ANNO 2022.

Pubblicata il 18/05/2022

Ordinanza del Sindaco
Registro Generale n.  8 del 18-0

 
PREVENZIONE INCENDI E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI.  MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI. SFALCIO, PULITURA E TAGLIO ERBA NELLE AREE PRIVATE POSTE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO. ANNO 2022.

IL SINDACO

PREMESSO che l’abbandono, l’incuria e la mancanza di un adeguata manutenzione del “verde” da parte dei proprietari o conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale, confinanti o non con strade pubbliche possono creare pericolo per la salute pubblica e per la pubblica incolumità in quanto la presenza di erbacce e vegetazione incolta può determinare una proliferazione di insetti nocivi, quali le zecche e soprattutto se tale vegetazione è secca può costituire un pericolo per la propagazione di incendi;
CONSIDERATO che:
- l’incuria delle aree private, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, facilita la propagazione di vegetazione infestante e, conseguentemente, può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, zecche) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- rami, fronde e siepi che protendono verso la sede stradale o i marciapiedi pubblici invadendoli possono ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e possono nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- ai sensi delle vigenti normative, i luoghi privati devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da ogni rifiuto, ritenendo solidalmente tenuti a tali adempimenti i proprietari, inquilini e coloro che, per qualsiasi titolo, ne abbiano diritto all’uso;
- con il sopraggiungere della stagione calda la presenza di vegetazione secca può favorire la propagazione di incendi;
CONSIDERATO, altresì, che in caso di incidenti dovuti ad incuria delle aree private, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari dei terreni non correttamente sfalciati;
RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni che possano favorire l'innesco di incendi o di danni alla salute pubblica oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro cittadino;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 DEL 2.05.2022 avente ad oggetto "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2022";
VISTA la legge n. 353 del 21 novembre 2000 e ss.mm.ii. recante “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTO il D.L. 8 settembre 2021, n. 120 recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n.
155;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "Modifica al sistema penale";
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI gli articoli 16, 18 e 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
RISCONTRATA la contingibilità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

TUTTO CIO' PREMESSO

O R D I N A

Entro il termine del 01 GIUGNO 2022

 
1) A tutti i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di aree e cortili in zone urbane, di provvedere al taglio delle erbacce ed alla rimozione degli sfalci che andranno smaltiti secondo la normativa vigente;
2) Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell’erba, delle siepi, dei rami che dalla proprietà protendono verso la pubblica via;
3) Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane di realizzare, lungo tutto il perimetro delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco;
4) Ai proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni in agro confinanti con strade vicinali o comunali, di tagliare i rami che dalla proprietà protendono sulle suddette strade ed eventualmente regolare le siepi poste a recinzione dei suddetti terreni;
5) È fatto divieto assoluto di abbruciamento degli sfalci in tutto il centro abitato. Gli abbruciamenti di stoppie, residui colturali, ecc. sono consentiti fuori del centro abitato esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e le modalità stabiliti nelle prescrizioni regionali antincendio;
6) Di effettuare gli interventi di cui sopra ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi fino al 31 ottobre del c.a.;

A V V E R T E

Per quanto non espressamente indicato nella presente ordinanza si fa riferimento alle "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2022" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 DEL 2.05.2022.
Che le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25.00 a €. 500.00 come disposto dal comma 1 dell’art. 7 bis del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii. fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2022";
Che qualora tutti coloro che hanno l’obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l’esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori.

Per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
È fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza.

DE M A N D A

A tutte le Forze dell’Ordine, per quanto di propria competenza, di vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nei termini previsti dall’art. 2 e segg. della Legge 6/12/1971, n. 1034; entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.  
        
D I S P O N E
Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune.
La consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:
* Prefettura U.T.G. di Cagliari
* Polizia Locale - Sede
* Ufficio Tecnico - Sede
* Stazione Carabinieri - Vallermosa;
* Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Villacidro.

                                                         IL SINDACO

                                                          Dr. Francesco Spiga
 

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